Modifiche alla Legge 157/92 relative al divieto di uso e porto delle munizioni al piombo nelle zone umide

La Legge n. 136 del 9 ottobre 2023 ha modificato la Legge nazionale delle caccia 157/92 per quanto riguarda l’uso e il trasporto delle munizioni al piombo nelle aree umide o in prossimità di esse. Tale legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data odierna pertanto ha validità dal 10.10.2023.

In particolare è stato modificato l’articolo 31 della legge 157/92 come segue:

All’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. Chiunque, nell’esercizio dell’attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all’1 per cento in peso all’interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.
1-ter. Ai fini dell’applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d’importanza internazionale riconosciute e inserite nell’elenco della Convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall’attività di tiro.

In pratica le nuove disposizioni vietano l’uso e il trasporto di munizioni al piombo:

  • nelle zone umide di importanza internazionale previste dalla Convenzione di Ramsar (al momento nessuna di queste aree è istituita in Regione Piemonte)
  • nelle zone umide ricadenti all’interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale, dove l’attività venatoria è comunque già vietata;
  • alle zone umide ricadenti nei aree della Rete Natura 2000: siti di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS). Per queste aree era già in vigore il divieto di utilizzo di munizioni al piombo per effetto delle Misure di conservazione