Nuove regole per la partecipazione ai piani di contenimento per il Cinghiale

Ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale n. 5/2018 e della D.G.R. n. 20-8485 del 1.3.2019  il contenimento numerico del cinghiale, al di fuori dell’attività venatoria, si effettua mediante l’adozione di un piano di controllo da parte delle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, sentiti gli organismi di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AAFFVV e AATTVV e le Organizzazioni agricole, previo acquisizione di un parere ISPRA.

Per l’attuazione dei suddetti piani e lo svolgimento degli interventi di controllo le Province e la Città metropolitana si avvalgono dei seguenti soggetti:

1) guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana di Torino
2) guardie forestali
3) Guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio
4) proprietari e conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l’esercizio venatorio.

Le tecniche di abbattimento ammesse sono le seguenti:
1) cattura con gabbie o recinti e successivo abbattimento
2) abbattimento a appostamento a terra o altana con carabina ed eventuale uso di fonti luminose o visori notturni
3) abbattimento alla cerca con carabina ed eventuale uso di fonti luminose o visori notturni
4) abbattimento con fucile con canna ad anima liscia o rigata, con girata da parte di un numero limitato di operatori, o con battuta da squadre di operatori con l’ausilio di cane limiere abilitato ENCI.
5) in caso straordinario e con parere favorevole dell’ISPRA, abbattimento con girata da parte di pochi operatori con l’ausilio di 2-3 cani limieri abilitati ENCI.

La Città Metropolitana ha recepito le disposizioni regionali con l’approvazione del “Piano di contenimento del Cinghiale sul territorio della Città Metropolitana di Torino Anni 2019-2023”.

I soci del CATO1, proprietari o conduttori di fondi agricoli, interessati a partecipare al piano di controllo del cinghiale, possono far pervenire alla Città Metropolitana, autonomamente o per il tramite degli uffici del CA, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attestano di essere in possesso dei requisiti richiesti. Il modello di dichiarazione è scaricabile qui.

Si considerano conduttori di fondo agricolo tutti i sottoscrittori di contratti agricoli previsti dalla Legge 203/82 nonchè i beneficiari di un fondo concesso in comodato d’uso ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. Tutti i contratti di conduzione come sopra definiti devono essere registrati e devono essere indicati nella dichiarazione di atto notorio gli estremi dell’atto di conduzione registrato ai sensi di legge.

I contratti di locazione redatti in forma verbale e non registrati non sono opponibili a terzi e non possono essere considerati validi ai fini del requisito di base per poter partecipare alle operazioni di contenimento, ossia il fatto di essere proprietari e conduttori di fondi. Per esserlo, devono essere pertanto registrati.

Tutti gli operatori dovranno essere formati medianti appositi corsi, che verranno organizzati quanto prima dalla Città Metropolitana di Torino.

Le materie del corso, della durata indicativa di 15 ore, articolate in 5/6 serate, verteranno su:
– legislazione sul controllo faunistico e sulla figura dell’incaricato di pubblico servizio
– biologia del cinghiale
– caratteristiche del Piano di contenimento in vigore e con particolare riguardo alle tecniche di contenimento permesse
– balistica e sicurezza del tiro anche notturna
– sicurezza alimentare connessa all’uso delle carni di selvaggina, trattamento delle carni, zoonosi e obblighi relativi alla diagnosi della peste suina africana

E’ prevista una prova finale con un questionario a risposte chiuse (a cura di commissione esaminatrice nominata dalla Città Metropolitana di Torino).

I soggetti che supereranno la prova teorica e che vorranno essere abilitati anche al tiro notturno saranno invitati ad effettuare una successiva uscita in orario serale. I soggetti che vorranno essere abilitati allo sparo (sia solo diurno che anche notturno) dovranno essere abilitati tramite successiva prova di tiro.

Solo i selecontrollori già formati a suo tempo dalla Città Metropolitana possono ritenersi “formati”.

L’abilitazione rilasciata in passato per il tiro notturno non è sufficiente perchè prevedeva solo una formazione relativa alla balistica, ma la partecipazione ai nuovi corsi e il superamento della prova finale, darebbe valore a quell’abilitazione che altrimenti perde ogni significato.

Per ogni ulteriore informazione contattare l’Ufficio Tecnico del Servizio Tutela Fauna e Flora della Città Metropolitana di Torino al numero 011-8616943.