Divieto al porto e all’uso delle munizioni al piombo nelle zone umide

Il 15.2.2023 è entrato in vigore il Regolamento UE 2021/57 che vietava l’uso delle munizioni al piombo nelle zone umide, per la tutela della salute degli uccelli acquatici e della salute umana.

Il 9.1.2023 i Ministri dell’Ambiente e dell’Agricoltura, con Circolare applicativa, fornivano un chiarimento sulla definizione di Zona Umida che minimizzava gli ambiti di applicazione, ma giudicato dalle associazioni ambientaliste troppo “permissivo” e in contrasto con il regolamento UE. In data 9.9.2023 il TAR del Lazio, con un’ordinanza a seguito di un ricorso di LAC, LAV, Lipu e WWF, ha contestato tale circolare, già comunque criticata a fine luglio dalla Commissione Europea che aveva aperto un procedimento nei confronti dell’Italia per violazione del regolamento 2021/57.

Siamo rimasti finora invano in attesa di ulteriori chiarimenti e indicazioni in merito da parte degli uffici preposti. In assenza di altre indicazioni pubblichiamo il testo del Regolamento CE 2021/57, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficile della CE, lasciando ad ognuno di voi libera interpretazione.

Si prega di prestare particolare attenzione all’allegato (ultime due pagine).

Si evidenzia che la violazione di questo divieto è, con la normativa attualmente vigente, punibile con l’arresto sino a 3 mesi o con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro (art. 16 D. Lgs. 133/2009).

La cabina di regia delle principali associazioni venatorie ci ha comunicato che sono stati presentati oggi emendamenti a leggi in discussione per ottenere dal parlamento una definizione di Zona umida chiara e una specifica sanzione amministrativa (e non più penale).

Vi terremo informati sugli sviluppi.